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DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva

Con il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 è stato introdotto un nuovo strumento: il DURC di congruità, il quale ha l’obiettivo di valutare, mediante un sistema di calcolo automatico, se i costi della manodopera sono adeguati e proporzionati all’incarico affidato, ovvero all’importo complessivo dei lavori edili.
Il DURC di congruità deve essere quindi richiesto:
- per i lavori iniziati dal 1° novembre 2021 alla Cassa Edile territorialmente competente 
- da parte dell’impresa affidataria, oppure di un suo delegato o da parte del committente.
Devono esibirlo in particolare:
- tutte le imprese appaltanti di lavori pubblici indipendentemente dal loro valore
- i cantieri privati il cui valore sia uguale o superiore a 70.000 euro
e attraverso lo stesso dovrà essere denunciato un numero minimo di lavoratori per tipo di lavorazione.
La verifica consiste in un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori interessati e riportati nella tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020.
Gli indici verranno periodicamente aggiornati con decreto ministeriale, sentite le parti sociali.
Nella valutazione degli importi dei lavori incidono:
- valore complessivo dell’opera;
- valore dei lavori edili previsti per la realizzazione;
- natura del committente;
- eventuale presenza di imprese sub-appaltatrici e sub-affidatarie.
Se ci si dovesse trovare nella condizione in cui la verifica dia esiti positivi, allora l’attestazione sarà rilasciata entro dieci giorni da quando è stata effettuata la richiesta.
Invece, se si dovesse scendere al di sotto dei limiti previsti, scatterà automaticamente nell'ipotesi di non congruità dell’impresa.
Qualora non fosse possibile attestare la congruità, la Cassa evidenzierà le irregolarità riscontrate e inviterà l’impresa a regolarizzare entro 15 giorni per ottenere lo sblocco del DURC.
La verifica di congruità, inoltre, avviene in momenti diversi a seconda della natura del soggetto appaltante:
- negli appalti pubblici la verifica avviene al termine dell’ultimo stadio di avanzamento dei lavori e prima del saldo finale;
- nei lavori privati la verifica avviene al termine dei lavori per l’erogazione del saldo finale.