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D.M. 3 settembre 2021 in vigore dal 25 ottobre 2022

D.M. 3 settembre 2021 in vigore dal 25 ottobre 2022

Dopo il D.M. 1° settembre 2021 (metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) e il D.M. 2 settembre 2021 (gestione delle emergenze e servizio di prevenzione e protezione antincendio), il terzo D.M. del 3 settembre 2022 riguarda le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, misure precauzionali di esercizio.
Quest’ultimo decreto ministeriale contiene un allegato “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio”.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 
a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; 
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Il cardine del decreto è l’art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro e sono previsti 4 casi.
Si evidenzia che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare. Tale assunto, già evidente dal testo dell’articolo 2 (il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri) è rafforzato dalle indicazioni dell’art. 3 che conducono il datore di lavoro all’individuazione degli specifici criteri da applicare nella progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio (a seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione incendi, DM 3/8/2015 e s.m.i., allegato I del decreto stesso).
Con l’entrata in vigore del decreto non è obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio incendio, ma sarà necessario farlo solamente nel caso in cui si verifichi una delle modifiche di cui all’art. 2, comma 3, del D.lgs 81/08:
- in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi 
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.