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XXIII elenco soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

XXIII elenco soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Con il decreto direttoriale n 6 del 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il ventitreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

Gli enti abilitati sono soggetti privati o pubblici che possono effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature in All. VII del D. Lgs. n.81/2008 per valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

In particolare, all’atto della richiesta di iscrizione i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale, comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, nonchè le eventuali variazioni.

Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni