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Legge 215/2021 sono state apportate numerose modifiche al D.Lgs 81/08, alcune delle quali riguardano la figura del Preposto.

Legge 215/2021 sono state apportate numerose modifiche al D.Lgs 81/08, alcune delle quali riguardano la figura del Preposto.

Il D.Lgs. 81/08 offre all’articolo 2 comma 1 lettera e) una definizione di “PREPOSTO”:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Con le modifiche all’art. 18 comma 1 Lettera b-bis D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro deve: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.”
Svolge le funzioni proprie del “capo”: capo squadra, capo produzione, capo cantiere, capo turno, ecc.
L’art. 19 D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi:
- sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a disposizione. 
In caso di rilevazione di non conformità comportamentali
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
- informare velocemente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi di richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente sia le deficienze dei mezzi – delle attrezzature – dei DPI, sia di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.
- interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro se necessario e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione per i quali ad oggi è previsto l’aggiornamento quinquennale (con legge 215/2021 ridotti a 2 anni - in attesa di essere formalizzati con la modifica dell’Accordo stato regioni prevista per fine giugno).
Il Preposto ha responsabilità sia civili che penali e sono previste sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti a suo carico (art. 56 D.Lgs. 81/08).
I reati contravvenzionali prevedono:
• Arresto da 1 a 3 mesi
• e/o multe che variano da 300,00 € a 2.000,00 €.