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La delega di funzioni: art. 16 D.Lgs. 81/08.

La delega di funzioni: art. 16 D.Lgs. 81/08.

La delega di funzioni è l’atto organizzativo, interno all’impresa, con il quale il datore di lavoro delegante – in presenza di determinati requisiti oggettivi e oggettivi – trasferisce ad altro soggetto, interno od esterno all’organizzazione aziendale, il c.d. Delegato del datore di lavoro, poteri e doveri originariamente gravanti su di lui.
È l'articolo 16 a stabilirne limiti e condizioni, ovvero:
- essa deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- essa deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
In base al comma 2, inoltre, alla delega di funzioni deve essere data "adeguata e tempestiva pubblicità".
In generale, il delegato per la sicurezza deve quindi essere nominato dal datore di lavoro e può essere anche un soggetto terzo rispetto all'organizzazione aziendale.
Vi sono, tuttavia, delle attività che non possono essere delegate dal datore di lavoro, come specificato all'articolo 17. Esse sono:
- valutazione dei rischi (con conseguente elaborazione del DVR);
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Inoltre, il datore di lavoro delegante non può comunque disinteressarsi dell'attività svolta dal delegato: sempre al comma 3, infatti, viene sottolineato come la delega di funzioni “non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4".
Questo significa che, in caso di difetto, sul datore di lavoro grava la responsabilità per culpa in eligendo (qualora abbia scelto il delegante secondo criteri non corretti, quindi una figura senza i requisiti necessari). Oppure, la responsabilità per culpa in vigilando, in caso appunto di mancata vigilanza sull'operato del delegato.
Pertanto la delega, pur sgravando enormemente il datore di lavoro, non esclude l’obbligo di vigilanza (alta e non capillare) sul delegato. Per il datore permane quindi una responsabilità residuale.