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Videocamere nei luoghi di lavoro

Videocamere nei luoghi di lavoro

Norma di riferimento: Art. 4 Statuto dei lavoratori secondo il quale il ricorso alla videosorveglianza sul luogo di lavoro è possibile esclusivamente per ragioni:
- organizzative e produttive,
- esigenze connesse alla sicurezza del lavoro o
- inerenti alla tutela del patrimonio aziendale.
Sia l’installazione che la messa in esercizio dell’impianto sono possibili solo:
- previo raggiungimento di un “accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o
- soltanto dietro “autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro” attraverso la presentazione apposita istanza.
Sono luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (es. zone di carico e scarico merci).
Occorre poi considerare che le attività quali la visualizzazione, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini ritraenti soggetti riconoscibili, sono da considerare trattamenti di dati personali, pertanto, si applica anche il Regolamento (UE) 2016/679, ovvero è necessario:
- informare i lavoratori fornendo un’informativa privacy;
- nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;
- posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;
- affiggere cartelli visibili che informino dipendenti e avventori della presenza dell’impianto di videosorveglianza;
- conservare le immagini per massimo 24-48 ore;
- predisporre misure idonee di sicurezza per garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato.