L’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie
differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio
lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
art. 2 TU 81/08.
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il Medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria e adibire così i lavoratori alle mansioni solo dopo il prescritto giudizio di idoneità.
Allora è all’art. 41 del Tu 81/08 che occorre far riferimento in quanto specifica i casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, inclusa la visita medica preventiva alla ripresa dal lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore
ai 60 giorni.
La Commissione, anche facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione, stabilisce che la visita medica preventiva è richiesta solo per i lavoratori che rientrano nelle loro precedenti mansioni, per i quali esiste la necessità di verificarne
l’idoneità, in quanto tali mansioni implicano rischi lavorativi specifici.
Di conseguenza non tutti i lavoratori assenti per motivi di salute per più di 60 giorni devono sottoporsi a una visita medica prima della ripresa dal lavoro.
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