L’art. 2 comma 1 lett.b D. Lgs 81/2008 definisce il Datore di
lavoro come: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha
la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
Due sono gli aspetti da evidenziare, ovvero l'assunzione
della responsabilità dell’organizzazione dell’impresa e l’esercizio dei
poteri decisionali e di spesa, piuttosto che la titolarità del rapporto di
lavoro che nella società è comunque in capo all’ente collettivo e non alla
persona fisica.
In sostanza il datore di lavoro è il soggetto che ha la
responsabilità dell’organizzazione dell’azienda in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa; pertanto, si deve considerare non tanto la qualifica
rivestita (formale e apparente) bensì le funzioni in concreto esercitate
(principio di effettività).
In base al D. Lgs 81/2008 si tratta di una delega di
gestione (non di funzioni) che viene formalizzata attraverso un atto di
nomina da parte del Consiglio di amministrazione.
Si tratta ora di capire con la delega rimangono delle
responsabilità in capo agli altri soggetti del Consiglio di amministrazione.
La giurisprudenza in diverse occasioni ha evidenziato che la
delega di gestione se specifica e comprensiva di poteri di deliberazione e
spesa, può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita
agli altri componenti del Consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non
possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale
andamento della gestione e di intervento sostitutivo soprattutto in
caso di mancato esercizio della delega.
Nel caso in cui la figura datoriale, invece, non sia oggetto
di specifica delega gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa
antinfortunistica devono ritenersi gravanti indistintamente su tutti
i componenti del Consiglio di amministrazione.
Anche in osservanza al disposto di cui all’art. 2392 c.c. “Responsabilità
verso la società”, nonostante il rilascio di una delega, permane la
responsabilità dei vertici aziendali e, quindi, di tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione, quanto agli eventi lesivi determinati da difetti
strutturali aziendali e del processo produttivo.
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