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La patente a punti

La patente a punti

A decorrere dal 1° ottobre 2024 le IMPRESE AFFIDATARIE, ESECUTRICI E I LAVORATORI AUTONOMI che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 dovranno dotarsi della PATENTE A PUNTI che rappresenta un sistema di certificazione/qualificazione. 
Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture nei cantieri temporanei o mobili o prestazioni di natura intellettuale. 
È l’art. 27 D.lgs. 81/08 “Sistemi di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che disciplina questo nuovo strumento. 
REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE 
La patente è rilasciata in formato digitale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto D.lgs. 81/08; 
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità - DURC; 
d) possesso del DVR, nei casi previsti dal decreto D.lgs. 81/08; 
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17 bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente - DURF; 
f) avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Il possesso dei requisiti sopra elencati è dimostrato ricorrendo all’AUTOCERTIFICAZIONE (DPR n. 445/2000). 
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività salvo diversa comunicazione notificata dall’INL. 
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
 La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente di operare nei cantieri temporanei o mobili. È consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o di subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 D.lgs. 81/08.