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ACCORDO STATO REGIONI: FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

ACCORDO STATO REGIONI: FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

Il nuovo Accordo Stato Regioni, come previsto dal comma 2 dell’art. 37 D. Lgs. 81/08, rappresenta l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi vigenti in materia di formazione ed entrerà in vigore probabilmente tra settembre e ottobre.

Uno degli aspetti su cui sono state apportate modifiche riguarda l’introduzione di nuovi percorsi formativi, in particolare una delle novità riguarda l'obbligo di formazione anche per il datore di lavoro:

Cos'è previsto?

- corso di formazione di 16 ore con aggiornamento quinquennale con durata minima di 6 ore;

- nel caso di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili si dovrà aggiungere il modulo cantieri di 6 ore;

- la formazione deve svolgersi entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo (salvo ulteriori modifiche);

- la formazione e successivamente l’aggiornamento possono essere seguiti anche in modalità e-learning.

Salvo modifiche, la bozza definitiva prevede inoltre che:

- il Datore di lavoro sia esonerato dalla partecipazione al corso per Datore di lavoro prevista nel nuovo Accordo nel caso abbia svolto formazione per RSPP, ASPP, Coordinatore per la sicurezza, DL SPP o dirigente secondo gli Accordi attualmente in vigore;

- il Datore di lavoro che dopo aver frequentato il corso per Datore di lavoro intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione (DL SPP) dovrà svolgere anche la formazione specifica prevista per questo ruolo.