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Circolare INL 23.09.2024 n.4

Circolare INL 23.09.2024 n.4

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 sono tenuti al possesso della patente:
- le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e 
- i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti (considerate come lavoratori autonomi). 
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. 
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. 
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. 
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.