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Patente a crediti nei cantieri

Patente a crediti nei cantieri

Dal 1° novembre 2024 è esecutiva la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introdotta con la modifica dell’art. 27 TU 81/2008.
Un iter di applicazione non privo di problemi e difficoltà operative che non hanno ancora trovato completa soluzione basti pensare che non è ancora possibile, per i soggetti titolari di interesse qualificato, consultare il portale per la verifica della patente di imprese e lavoratori autonomi e che non è ancora stato implementato il numero di crediti di Imprese e lavoratori Autonomi.
Dopo le prime 16 risposte pubblicate tra ottobre e novembre, son ora 11 gli altri quesiti ai quali INL ha dato risposta. 
Tra queste mettiamo in evidenza:
- FAQ 17 differenza tra “non obbligatorietà” e “esenzione giustificata”
La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; l'“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione. 
- FAQ 19 Patente a crediti solo per le imprese edili o basta fisicamente operare in cantiere?
Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti (esempio montaggio di sanitari o infissi interni/esterni).
- FAQ 20 Obbligo per organismi di verifica 
L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. 
- FAQ 25 Variazione requisiti successiva alla richiesta
I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica