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RENTRI

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Dal 13 febbraio 2025 altra novità riguarda i formulari di identificazione dei rifiuti che non devono più essere vidimati in Camera di Commercio. perché devono essere stampati dal portale www.rentri.gov.it ed avranno già la vidimazione digitale.
I produttori di rifiuti iscritti al RENTRI devono utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 20223, n. 59 (c.d. “nuovo modello”) in formato cartaceo.
l FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. 
La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:
1. l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
2. il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.
I produttori possono compilare il FIR vidimato digitalmente:
a) attraverso i propri sistemi gestionali;
b) attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell’area “Operatori” del portale RENTRI;
c) manualmente. In questo caso l’operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.
In tutti i casi il FIR cartaceo è stampato in due copie che, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore che dal trasportatore.
Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.
Dal 13 febbraio 2025 per qualsiasi informazione si può fare riferimento al sito www.rentri.gov.it dove è possibile trovare tutte le schede informative dettagliate.