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Operatività del RENTRI

Operatività del RENTRI

E’ in vigore dal 25 febbraio la Legge 21 febbraio 2025 , n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d.Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025.

La legge modifica i termini di attuazione del RENTRI per enti e imprese che dovevano iscriversi entro il 13 febbraio 2025.

Nello specifico l’art.11, comma 2-bis, dispone che:

“2 -bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,…, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni”.

Si modifica il termine per l’iscrizione obbligatoria al RENTRI che passa da 60 a 120 giorni e quindi dal 13 febbraio al 14 aprile 2025.

Tuttavia, non si tratta di una proroga immediata, poiché entro il 27 marzo (“entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”) il MASE dovrebbe adottare un DM per prorogare “ex post “il termine del 13 febbraio fino al 14 aprile 2025 (120 giorni dal termine del 15 dicembre 2024).

Questo costringerebbe tutti gli operatori a tornare ai modelli cartacei di FIR e Registri C/S del 1998, ma solo fino al 14 aprile (per soli 14 giorni) per poi ripartire il 15 aprile con i nuovi modelli in vigore già dal 13 febbraio scorso.

In assenza di certezza normativa, i soggetti obbligati che ancora non si sono iscritti al RENTRI rimangono esposti alle relative sanzioni e pertanto bisogna continuare ad utilizzare i nuovi modelli di FIR e registro.