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Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020.

Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020.

La Regione Veneto disciplina i casi di isolamento fiduciario e detta le prescrizioni di chi fa ingresso o rientra dall’estero esclusivamente per motivi di lavoro. 
Più precisamente così viene ordinato:
obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni, previsto in questi tre casi:
contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone;
ingresso o rientro in Veneto da Paesi diversi da quelli di cui Allegato 1 che si inoltra;
compresenza di sintomi da infezione respiratoria e temperatura superiore a 37.5°C, con obbligo di contattare il proprio medico curante e rimanere in isolamento.
obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative:
primo tampone rino-faringeo a tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'Allegato 1 per comprovati motivi di lavoro;
secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.
La prestazione sanitaria è fornita dall'Azienda Ulss.
Il Datore di Lavoro per assolvere l’obbligo di cui sopra deve:
contattare l'azienda Ulss di riferimento;
riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo fermo l'obbligo, per il lavoratore, di rispettare tutte le prescrizioni relative all'ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell'utilizzo della mascherina chirurgica;
riammette, definitivamente, il lavoratore senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone.
È vietato al datore di lavoro utilizzare prestazioni di lavoratori di cui abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario.