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Nuova Ordinanza del Ministro della Salute Speranza firmata il 7 ottobre 2020.

Nuova Ordinanza del Ministro della Salute Speranza firmata il 7 ottobre 2020.

La nuova Ordinanza, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria entra in vigore l’8 ottobre 2020 e reca i suoi effetti sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
Cosa prevede?
Ingressi o transiti in Italia
Per chi proviene o ha transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in Belgio, Francio, Paesi Bassi, Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna è previsto l’obbligo di effettuare il tampone nelle 72 ore precedenti o entro le 48 ore all’ingresso in Italia.
Comunicazione dell’ingresso in Italia
L’ingresso deve essere comunicato al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Insorgenza sintomi
In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
Cancellato obbligo tampone
È stato cancellato l'obbligo di sottoporsi a tampone per coloro che entrano in Italia provenienti dalla Croazia. La misura di sicurezza è abolita a partire da oggi, ed è estesa anche ai cittadini che entrano in Italia provenienti da Malta e dalla Grecia.
Eccezioni
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in Romania, Colombia, Kosovo, Montenegro, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone NON si applicano ai casi esplicitati all’art. 6, comma 7 del D.P.C.M. 07/08/2020.