Impianti elettrici: Banca Dati INAIL per le verifiche.
Il D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2019 n. 305, reca le “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.”
Sono state così apportate importanti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 22.10.2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
In particolare, il comma 1 dell’art. 36 del DL milleproroghe introduce al DPR 462/2011 dopo l’articolo 7 il seguente art. 7-bis recante “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe”:
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’art. 4, c. 1, e all’art. 6, c. 1.
3. Per le verifiche di cui all’art. 4, c.1, e all’art. 6, c. 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5% della tariffa definita dal decreto di cui al c. 4, destinata a coprire i
costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’art. 4, c. 4, e all’art. 6, c. 4, applicate dall’organismo che stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal DM del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato ul S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18.07.2005 e successive modificazioni.
L’adozione della suddetta banca dati ha lo scopo di ridurre l’elusione, da parte dei Datori di Lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici. Ad oggi, infatti, si può affermare che venga sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti
che ne avrebbero l’obbligo.
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