Nuova tenuta del Registro carico e scarico rifiuti.
Il Decreto Lgs 116/2020 modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le direttive europee. In generale interviene con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono delle misure attuative.
In particolare, del decreto, in vigore dal 26 settembre 2020, rileviamo alcune indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese.
- L’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma “Le aziende con meno di dieci dipendenti e per i soli rifiuti non pericolosi sono esonerate dall’obbligo di tenuta del
registro di carico e scarico rifiuti”.
- Il termine di conservazione dei registri di carico scarico dei rifiuti viene ridotto da 5 a 3 anni dall’ultima registrazione effettuata.
- Tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero), ma va precisato che
tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione che riguarda appunto esclusivamente i rifiuti.
- Viene chiarito che la restituzione della quarta copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti da parte del trasportatore può essere effettuata a mezzo PEC (disposizione già previgente) specificando opportunamente che l’originale della quarta copia
del FIR può essere conservata nei propri archivi da parte del trasportatore stesso (con il nuovo termine di 3 anni) oppure restituita al produttore con le modalità consuete
- È introdotta la possibilità di trasportare quantitativi limitati di rifiuti da manutenzione, piccoli interventi edilizi, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione con un Documento di trasporto DDT attestante le informazioni necessarie
alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.
- Si rileva infine che la responsabilità nella compilazione del FIR da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario è riferibile esclusivamente a ciascuno solo alla parte di sua competenza.
Per una lettura completa del Decreto vi alleghiamo il link:
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