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Dal 15 ottobre scatta l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass.

Dal 15 ottobre scatta l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass.

Dal 15 ottobre scatta l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass per tutti i lavoratori del settore privato.
Ecco un breve riepilogo!
- L’obbligo GREEN PASS vale per tutte le persone che a diverso titolo svolgono attività lavorativa all’interno dell’azienda, dipendenti ma anche lavoratori autonomi, consulenti, formatori, manutentori esterni, ecc. 
- Tale prescrizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (anche per loro in corso di predisposizione certificato contenente l'apposito “QR code”). In attesa del rilascio del relativo applicativo, il personale esente, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’azienda, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
- I controlli dovranno essere effettuati quotidianamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e potranno essere fatti anche a campione in una misura non inferiore al 20 % del personale in servizio e assicurando una rotazione costante .
- Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita.
- I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
- Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine di cessazione dello stato di emergenza.
ATTENZIONE
Il DPCM chiarisce, seguito dal parere del Garante della Privacy del 12.10.2021, che c’è l’esplicito DIVIETO di conservare i QR CODE delle certificazioni e non devono essere raccolti i dati dei dipendenti.