Menu
Utente
Carrello

0

Language
Search
Search

Garante della Privacy:"segnalazione” sul Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 127/2021

Garante della Privacy:

Dopo l’introduzione dal 15 ottobre u.s. dell’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, con la Legge n. 165/2021 di conversione del D.L. n.127/2021, vengono introdotte alcune modifiche.

In particolare il D.L. n.127/2021 prevedeva che i Datori di lavoro definissero le modalità di organizzazione dei controlli green pass dei proprio dipendenti, anche a campione, ma prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. 

La L. n.165/2021 aggiunge che “Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
Attenzione
Sul punto il Garante della Privacy ha inoltrato al Parlamento e al Governo una “segnalazione” sul Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 127/2021 evidenziando: 
- L’esenzione dei controlli sul green pass rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica che presuppone il sistema del “green pass”. Questo strumento di controllo, infatti, è efficace nella misura in cui vi siano verifiche periodiche sulla sua validità.
- La consegna del green pass al datore di Lavoro potrebbe determinare un trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato e non pienamente funzionale rispetto alle finalità perseguite.
- La conservazione di copia del green pass violerebbe il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.
Questo divieto ha sostanzialmente lo scopo di garantire il rispetto del principio di riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica, ma anche delle scelte in ordine alla profilassi vaccinale.
- Infine, la prevista facoltà di conservazione del green pass non può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni.