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Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 in vigore dall’8 gennaio 2022

Decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 in vigore dall’8 gennaio 2022

Il Decreto si estende anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
Pertanto, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo in vigore fino al 15 giugno 2022. 
Esenzione/Differimento dall'obbligo vaccinale: “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2”. 
Differimento dall'obbligo vaccinale: per “avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”.
L'accesso ai luoghi di lavoro senza certificazione che attesti vaccino o guarigione è vietato.
I lavoratori over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti di Super Green pass saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del certificato verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento…”.
Per essere in regola entro il 15 febbraio vuol dire fare la prima dose di vaccino entro il 31 gennaio 2022.
Chi non rispetta il divieto rischia una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 €.