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Preposto: nuovi obblighi dopo le modifiche del D.lgs. 81/08.

Preposto: nuovi obblighi dopo le modifiche del D.lgs. 81/08.

Ricordiamo che il preposto, come definito all’art. 2 del D.lgs. 81/08 è un lavoratore che, in base alle competenze e ai poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.
Tra le novità introdotte dal DL 146/2021 l'obbligo penalmente sanzionato, a carico del Datore di lavoro, di nominare formalmente il preposto o i preposti, nonché la possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento dell’attività.
Art. 18 lett.b bis D.lgs. 81/08: "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".
Accanto agli obblighi già previsti all’art. 19 D.lgs. 81/08, la legge 146/2021 ne introduce di nuovi e più precisamente: in presenza di "non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale", il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:
- intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
- se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
L’individuazione del preposto vale anche per le attività svolte in regime di appalto o di subappalto (omessa comunicazione scatta la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).
In merito alla formazione del preposto si rimanda al 30 giugno 2022 quando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrebbe adottare un nuovo Accordo nel quale accorpare e rivisitare gli accordi attuativi del TUS in materia di formazione.